ASSICURAZIONE CONVENZIONALE
Essere assicurati contro gli infortuni non professionali ai sensi della LAINF durante il congedo non retribuito o la disoccupazione.
Prolungamento della copertura contro gli infortuni non professionali
In qualità di dipendenti, disponete già di una copertura contro gli infortuni non professionali tramite il vostro datore di lavoro. Quando il rapporto di lavoro termina o prendete un congedo non retribuito, anche la copertura assicurativa per gli infortuni non professionali cessa dopo un mese. Tuttavia, è possibile prolungare l’assicurazione infortuni per un periodo limitato con un’assicurazione convenzionale.
Attraverso una cosiddetta assicurazione convenzionale, potete prolungare la copertura per gli infortuni non professionali fino a un massimo di 6 mesi.
Buono a sapersi
- L'assicurazione convenzionale prolunga la protezione contro gli infortuni non professionali.
- La copertura contro gli infortuni non professionali tramite l'assicurazione convenzionale è limitata nel tempo.
- La copertura contro gli infortuni è generalmente disponibile a livello mondiale.
Stipulazione di un'assicurazione convenzionale
Una volta abbandonato il lavoro o nel momento in cui lavorate meno di 8 ore a settimana, restate assicurati contro gli infortuni non professionali per un cosiddetto periodo di copertura supplementare pari a 31 giorni. L’assicurazione convenzionale deve essere stipulata prima della scadenza dell’assicurazione infortuni obbligatoria.
Inoltre, l’assicurazione convenzionale deve essere stipulata presso la compagnia assicurativa con cui siete attualmente assicurati contro gli infortuni tramite il vostro datore di lavoro. Se avete dubbi, non esitate a chiedere al vostro datore di lavoro. In caso contrario, potete stipulare immediatamente online l’assicurazione convenzionale tramite insurando.
FAQ
La copertura assicurativa può essere prolungata per un massimo di 6 mesi.
- Quando prendete un congedo non retribuito.
- Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato e non vi siate iscritti immediatamente presso l’ufficio di collocamento.
- Quando perdete il posto di lavoro e non trovate una nuova occupazione.
- Quando la vostra nuova occupazione prevede meno di 8 ore di lavoro a settimana.
- Non appena iniziate una nuova occupazione con un orario di lavoro superiore a 8 ore a settimana.
- La durata viene interrotta se, ad esempio, partecipate a corsi settimanali nell’esercito o presso la protezione civile.